Migranti, i punti del decreto Piantedosi: 5mila euro per evitare il Cpr

All’interno del decreto viene specificato che gli individui in questione dovranno anche dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale

Di REDAZIONE

Una cauzione di quasi 5mila euro (per la precisione 4938 euro). Questa la cifra che i richiedenti asilo dovranno pagare per non essere trattenuti in un Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) almeno fino all’esito dell’esame del loro ricorso contro il rigetto della domanda.

La decisione rientra in un decreto del ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta ufficiale nella giornata di ieri (22 settembre). Il provvedimento vale per tutti gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea che arrivano in Italia e fanno richiesta d’asilo. All’interno del decreto viene specificato che gli individui in questione dovranno anche dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale.

Si tratta di un provvedimento valido per tutti coloro che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura alla frontiera e provengono da un Paese considerato sicuro.

I punti principali del decreto

  • Il presente decreto determina l’importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall’art. 6-bis, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  • La garanzia finanziaria di cui al comma 1 del presente decreto è idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:
  • a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;
  • b) della somma occorrente al rimpatrio;
  • c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.
  • Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

La normativa, che è entrata ufficialmente in vigore da ieri, ovvero dalla sua uscita definitiva in Gazzetta ufficiale, è stata firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, da quello alla Giustizia Carlo Nordio e all’Economia Giancarlo Giorgetti, richiama la direttive del Viminale del 1 marzo 2000, in cui si dispone che “lo straniero, ai fini dell’ingresso sul territorio nazionale, indichi l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale, la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, nonchè comprovi la disponibilità dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona”.

La garanzia finanziaria viene richiesta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito al richiedente asilo che stato fermato per aver eluso i controlli, o per aver tentato di farlo. La somma di quasi 5mila euro deve essere versata “in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi”. Nel caso in cui il richiedente asilo “si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove è stata prestata la garanzia finanziaria procede all’escussione della stessa”.

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